Studio legale Caminiti-Coronavirus e risvolti di natura penale
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Coronavirus e risvolti di natura penale

Coronavirus e risvolti di natura penale

Nelle ultime settimane abbiamo assistito all’emanazione di provvedimenti in materia di misure urgenti volte al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Inizialmente rivolte alle aree territoriali in cui si sono registrati i primi contagi, le suddette misure sono state ben presto estese a tutta la penisola e, negli ultimi giorni, sono state introdotte ulteriori restrizioni espressamente previste dal DPCM 22 marzo 2020.
L’inosservanza delle prescrizioni introdotte dai decreti, oltre a costituire violazione di un dovere civico, comporta delle conseguenze di natura penale.
Nella specie, in base agli ultimi interventi legislativi, è concesso alla persone fisiche di trasferirsi o spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano soltanto per comprovate esigenze di lavoro, assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.
In concreto, qualora si accerti che un soggetto stia compiendo un trasferimento e/o uno spostamento in violazione alle previsioni del decreto (dunque non per ragioni lavorative, per urgenza o per motivi di salute), le forze dell’ordine provvederanno a denunciarlo alla competente Procura della Repubblica ipotizzando il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (art. 650 c.p.), punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro 206.
Discorso diverso riguarda invece il caso in cui un soggetto, sottoposto a controllo da parte delle forze dell’Ordine, attesti falsamente di doversi spostare per ragioni di lavoro, urgenza o salute, nella realtà inesistenti. In tal caso, la condotta sarà sanzionata ai sensi dell’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), che prevede la pena della reclusione fino a due anni. Se, invece, la falsa dichiarazione riguarda la propria identità, il reato ravvisabile sarà quello di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.), punito con la reclusione da uno a sei anni. Si badi bene che la veridicità dell’autocertificazione potrà essere verificata mediante accertamenti successivi.
Ora, se in forza dei già menzionati provvedimenti la mobilità dei soggetti è fortemente limitata, ma comunque non vietata, sussiste un divieto assoluto di spostamento in capo a coloro che siano in quarantena o risultati positivi al virus Covid-19. In queste ipotesi, la violazione delle suddette prescrizioni potrebbe comportare la contestazione, oltre che del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (650 c.p.), di quello di lesioni volontarie, punito con la reclusione da tre a sette anni, qualora dagli spostamenti del soggetto derivi il contagio di altre persone. Situazione ancor più gravosa e pregiudizievole si verifica qualora dal contagio dovesse derivare la morte di una o più persone. In tal caso, potrebbe contestarsi al soggetto “contagiante” il reato di omicidio volontario. Ad ogni modo, la fattispecie di reato contestata nel singolo caso dipenderà dal grado di consapevolezza dello stato di malattia esistente in capo al soggetto agente, da verificarsi di volta in volta.