20 Feb Reddito di cittadinanza: utilizzabile per i bisogni primari delle persone delle quali il percipiente ha l’obbligo di prendersi cura.
Tizia, in qualità di coniuge e titolare dell’assegno di mantenimento delle figlie minori, allegando l’inadempimento del marito, ha chiesto che, ai sensi dell’art. 156, comma 6 c.c., fosse emesso a carico del Ministero del Lavoro e/o dell’INPS l’ordine di pagamento diretto della somma di € 360,00, pari all’assegno di mantenimento di cui sopra.
LA DECISIONE
L’autorità adita, esaminato il caso, ha assunto che deve ritenersi pignorabile, il reddito di cittadinanza, stante l’assenza, nel testo del decreto istitutivo di tale misura, di qualunque riferimento alla natura alimentare di detto reddito ed il carattere predominante di misura di politica attiva dell’occupazione.
Ammessa la piena pignorabilità del reddito di cittadinanza, Il Tribunale ha precisato che non esiste alcuna ragione per escludere l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza , non adempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione.
Va, peraltro, precisato che il limite della pignorabilità della retribuzione non oltre il quinto non opera con riferimento all’esecuzione promossa dal creditore per contributo al mantenimento della prole, avendo questo funzione alimentare.
(Tribunale di Trani, sentenza 30 gennaio 2020).