20 Feb Opposizione a D.I. e modalità di costituzione (solo telematica) dell’opposto
Il convenuto opposto è da considerarsi “parte precedentemente costituita” nel procedimento ai sensi dell’art. 16 bis, c. 1 D.l. n. 179/2012, pertanto la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione non è il suo primo atto processuale: ne consegue che il relativo deposito dovrà avvenire necessariamente con modalità telematica, a pena di inammissibilità.
E’ questa la conclusione tratta dal Tribunale di Milano con l’ordinanza 23/01/2020, sul presupposto dell’unitarietà del processo iniziato in sede monitoria e proseguito in sede di cognizione, per l’opposizione proposta dall’ingiunto. Coerentemente il Giudice ha precisato che l’inammissibilità della costituzione non implica la declaratoria di contumacia, né l’inutilizzabilità dei documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, né tanto meno l’automatico accoglimento dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività.
Occorre però aggiungere, a complemento del ragionamento svolto dal Tribunale di Milano, che l’inammissibilità potrà produrre dirette (e nefaste) conseguenze preclusive sugli altri poteri esercitabili dall’opposto/convenuto: decadenza dal potere di sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio, di chiamare terzi in causa e di formulare domande riconvenzionali (reconventio reconventionis, purché giustificata dalla domanda riconvenzionale dell’opponente; sul punto, da ultimo, Cass. Civ., 25/02/2019, n. 5415).