22 Mag OMICIDIO E LESIONI STRADALI: AUTOMATICA LA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA SOLO IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L’EFFETTO DI STUPEFACENTI
LA QUESTIONE
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma e il Tribunale di Torino hanno sollevato delle questioni di legittimità costituzionale con riferimento, tra gli altri, all’art. 222, commi 2 e 3-ter, del Codice della strada, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata anche dal Tribunale di Forlì con specifico riferimento all’art. 222 Codice della strada nella parte in cui prevede l’applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte di condanne per diversi reati.
LA DECISIONE
Rispetto alle questioni che le sono state sottoposte, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Pertanto, la revoca automatica della patente di guida è legittima soltanto quando i reati di omicidio o lesioni stradali siano aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di stupefacente. Negli altri casi di condanna per i suddetti reati stradali (o di patteggiamento), la patente di guida non può essere revocata automaticamente ma, di contro, al giudice è riconosciuto il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in luogo della revoca, la sanzione meno grave della sospensione della patente di guida.
Corte Costituzionale, 17 aprile 2019 (ud. 19 febbraio 2019), n. 88