Studio Legale Caminiti - Cass. Sez. Unite, Sent. 16/04/2020, n. 12348
1466
post-template-default,single,single-post,postid-1466,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1489
 

Non è reato coltivare cannabis se, per i mezzi utilizzati, risulta destinata esclusivamente all’uso personale

Non è reato coltivare cannabis se, per i mezzi utilizzati, risulta destinata esclusivamente all’uso personale

LA QUESTIONE

Con ordinanza dell’11 giugno 2019, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la qualità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l’attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato».
La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite poiché, in seno alla giurisprudenza di legittimità, si sono, negli anni, sviluppi due indirizzi contrastanti. In particolare, secondo un primo indirizzo,ai fini della sussistenza del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione della pianta conforme al tipo botanico vietato, essendo invece necessario verificare, caso per caso, se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione della droga sul mercato. Secondo, invece, altro orientamento, l’offensività della condotta (e dunque, la rilevanza penale) consiste nella sua idoneità a produrre sostanza per il consumo, rilevando la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre stupefacente.

LA DECISIONE

Con sentenza depositata il 16 aprile 2020, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore».
Ne discende, pertanto, che non assume rilevanza penale la condotta di colui che, adottando tecniche rudimentali, svolga un’attività di coltivazione che, sulla scorta della valutazione dei vari indici fattuali, appaia destinata a produrre cannabis destinata esclusivamente al proprio uso personale.

Sezioni Unite, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12348