Divieto di subappalto: inderogabilità pattizia della responsabilità solidale per omessa contribuzione - Studio legale Caminiti
1412
post-template-default,single,single-post,postid-1412,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1489
 

Divieto di subappalto: inderogabilità pattizia della responsabilità solidale per omessa contribuzione

Divieto di subappalto: inderogabilità pattizia della responsabilità solidale per omessa contribuzione

La responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 per gli omessi versamenti contributivi per i lavoratori coinvolti negli appalti di opere e servizi sussiste anche qualora tra committente ed appaltatore sia stato convenuto in modo espresso il divieto di subappalto.

E’ questo il principio affermato dalla Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 27382 del 25/10/2019 partendo dal rilievo che l’obbligazione retributiva e quella obbligazione contributiva, seppur tra loro connesse, sono distinte ed autonome: l’obbligazione contributiva – che è certamente commisurata alla retribuzione dovuta al lavoratore – fa capo all’INPS” e ha “natura indisponibile. Pertanto l’eventuale deroga pattizia alla responsabilità solidale non è opponibile all’ente previdenziale (non è invero opponibile neppure l’assenza di colpa).

La sentenza fornisce peraltro una chiara indicazione di natura pratica: per ridurre il rischio patrimoniale derivante dall’art. 29 D.Lgs. 276/2003 (anche in caso espresso divieto di subappalto), il committente è chiamato a selezionare appaltatori affidabili, verificando con regolarità sia l’identità dei soggetti da quest’ultimi impiegati (chiedendo l’esibizione dell’elenco dei dipendenti, del Libro Unico del Lavoro e delle buste paga quietanzate dai lavoratori), sia l’effettivo versamento dei contributi (chiedendo l’esibizione periodica del DURC).